Art. 37 
 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
                         servizi e forniture 
 
  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita'  legale  e,  in
particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190,  ciascuna  amministrazione  pubblica,  secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in
particolare, dagli articoli 63, 65, 66,  122,  124,  206  e  223,  le
informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione
di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 
  2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a  pubblicare,
nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre. 

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