Art. 42
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e
di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti
contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi
comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite
in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti
legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle
norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga,
nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o
giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo
sostenuto dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai
procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
Interventi straordinari e di emergenza – Anno 2016
ELENCO INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA ANNO 2016 Estremi Provvedimento Oggetto, Termini Temporali, Ditta,Costo Previsto ed Effettivo degli Interventi, Particolari Forme di Partecipazione …
Interventi straordinari e di emergenza – Anno 2015
ELENCO INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA ANNO 2015 ESTREMI PROVVEDIMENTO OGGETTO TERMINI TEMPORALI DITTA COSTO PREVISTO DEGLI INTERVENTI ESCLUSO IVA COSTO EFFETTIVO SOSTENUTO …