2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di  concessione
delle sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  alle
imprese, e comunque di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del  citato  articolo  12
della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
                               Art. 27 
 
 
                Obblighi di pubblicazione dell'elenco 
                      dei soggetti beneficiari 
 
  1. La pubblicazione di cui  all'articolo  26,  comma  2,  comprende
necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: 
  a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati  fiscali  o
il nome di altro soggetto beneficiario; 
  b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 
  c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 
  d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo; 
  e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; 
  f) il link al progetto selezionato e  al  curriculum  del  soggetto
incaricato. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1  sono  riportate,  nell'ambito
della sezione «Amministrazione trasparente» e  secondo  modalita'  di
facile consultazione, in formato tabellare  aperto  che  ne  consente
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo
7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola
amministrazione. 

Atti di concessione

Atti di concessione 24 Ago 2017 Ultimo Aggiornamento del 24 Agosto 2017 alle 11:12
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Anno 2014

Non sono stati attributi sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati superiori a mille euro per l’anno 2014

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